Sottotetto abitabile: quanto deve essere l’altezza minima?
L’abbiamo sognato tutti. Un sottotetto abitabile, magari con travi a vista e un lucernario che proietta lo sguardo nell’infinito di un cielo stellato. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, resta un sogno. Spesso è uno spazio della casa trascurato, dimenticato. Deve presentare un’altezza minima conforme a quanto stabilito dalle normative e recuperarlo richiede l’intervento di un tecnico abilitato. Ogni volta che ci pensi, desisti.
Ma sapere se puoi trasformare il sottotetto di casa da luogo angusto e poco illuminato a splendida mansarda a uso residenziale è importante per mantenere vivo il sogno. La notizia positiva è che molte normative regionali favoriscono il recupero abitavo del sottotetto. Se poi, hai anche la possibilità di accedere a bonus o incentivi per la ristrutturazione, allora puoi sfruttare la leva giusta per riuscirci.
Potrebbe essere la volta buona. Scopriamo insieme quanto deve essere l’altezza minima di un sottotetto abitabile e cosa dovresti fare per trasformarlo nella mansarda che hai sempre desiderato.
Sottotetto abitabile: quali sono i requisiti secondo la legge?
Sottotetti e soffitte sono spesso usati come rispostigli o solai. Ma quando hanno una metratura e un’altezza che consente di trasformarli in camere da letto, ambienti per fare fitness o zone living in cui goderti un bel film, perché non provarci?
Sarebbe splendido, ma quali sono le dimensioni previste dalla legge nazionale per poterlo fare? Il decreto ministeriale del 5 luglio 1975 e la legge numero 457 del 1978 prescrivono che i locali abitabili devono avere i seguenti requisiti:
- superficie minima di 9 metri quadri (per le stanze da letto destinate a due persone è di 14 mq);
- altezza minima netta di 2,70 metri per gli ambienti della zona giorno, cucina e zona notte. Mentre, nei comuni montani, i cui edifici hanno strutture architettoniche diverse, l’altezza minima è di 2,55 metri;
- altezza minima di 2,40 metri per bagni, corridoi, disimpegni.
Quindi, un sottotetto abitabile deve rispettare quanto previsto dalla normativa, per essere trasformato in mansarda. Le superfici che hanno altezze inferiori devono essere separate dal resto dell’abitazione. Ad esempio, costruendo pareti divisorie per creare dei rispostigli o degli armadi-guardaroba.

Regolamenti regionali sull’altezza minima della mansarda
In deroga alla normativa nazionale, le regioni hanno previsto delle altezze minime differenti (inferiori ai 2,70 metri), affinché il sottotetto sia considerato abitabile:
- Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia e Toscana – 1,50 metri;
- Trentino Alto Adige – 2,40 metri;
- Piemonte – 1,60 metri;
- Emilia-Romagna e Veneto – 1,80 metri;
- Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise e Puglia – 1,40 metri;
- Umbria – 1,20 metri;
- Marche e Valle d’Aosta – non c’è alcun limite sull’altezza minima di un sottotetto abitabile.
L’altezza media ponderale
L’abitabilità del sottotetto è vincolata anche a un altro parametro, chiamato altezza media ponderale, che tiene in considerazione gli eventuali dislivelli presenti nel locale. Per calcolarla è necessaria una formula matematica che prenda in considerazione il volume della parte di sottotetto con altezza superiore a quella minima e la superficie complessiva.
Dunque, anche in considerazione delle differenze tra i regolamenti regionali, è consigliabile rivolgersi a un tecnico specializzato per ottenere il valore dell’altezza media ponderale corretto.
Il rapporto aeroilluminante
Nelle abitazioni private, la legge prevede che: “tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbano fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso”.
Il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, infatti, stabilisce che: “per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento”.
Un ambiente vivibile deve essere correttamente illuminato e aerato attraverso le finestre e le porte-finestre. Quindi, affinché sia conforme alla legge, un locale deve rispettare i rapporti tra la superficie finestrata utile e il piano calpestabile, distinti in:
- R.I. (rapporto illuminante), tra la superficie illuminante utile, ovvero quella vetrata tramite cui passa la luce, e il pavimento;
- R.A. (rapporto aerante), tra la superficie aerante utile, ovvero l’apertura da cui passa l’aria, e il pavimento.
Ciò vale anche per il sottotetto. Ma in questo caso il rapporto aeroilluminante può essere inferiore al valore previsto per gli altri ambienti. E varia a seconda delle normative regionali.
I regolamenti regionali sul rapporto aeroilluminante
Oltre all’altezza minima, la mansarda deve essere illuminata e aerata adeguatamente. Il rapporto aeroilluminante minimo, però, non è lo stesso in tutte le regioni. Ecco quali sono le differenze nei regolamenti:
- Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Sardegna –1/8;
- Basilicata e Molise – 1/10;
- provincia autonoma di Bolzano e Calabria – 1/15;
- Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Umbria e Veneto – 1/16;
- Friuli Venezia Giulia – 1/10, oppure 1/12 qualora l’immobile si trovi a più di 400 metri sul livello del mare;
- Valle d’Aosta – 1/8, oppure 1/32 per gli edifici situati nel centro storico.
Inoltre, ci sono alcune deroghe ai regolamenti nazionali previsti dalle normative locali per costruzioni storiche, sottoposte a vincoli, o immobili costruiti in un determinato periodo.

Ristrutturare un sottotetto abitabile: quali permessi occorrono?
Dopo aver verificato che il sottotetto possieda i requisiti di abitabilità, potrai pensare in concreto a come trasformarlo in una mansarda e valorizzarlo nel modo che preferisci. Per procedere con la ristrutturazione, però, dovrai prima di tutto chiedere il permesso al Comune in cui si trova l’immobile. Ti occorrerà anche una valutazione preventiva di sicurezza, effettuata da un tecnico abilitato.
A seconda dell’intervento, presenterai una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), necessaria per lavori poco impegnativi. Oppure, una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), quando invece i lavori coinvolgono le parti strutturali dell’immobile.
Ecobonus 110% e sottotetto non abitabile: puoi usufruire delle detrazioni?
Se volessi ristrutturare la tua abitazione, compreso il sottotetto, potresti rientrare nelle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus o Superbonus 110% per lavori di riqualificazione energetica che prevedono interventi trainanti.
La realizzazione del cappotto termico è un classico esempio. Deve avvenire su almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva. Il requisito fondamentale per rientrare nell’incentivo è che, al termine, l’immobile salga di due classi energetiche rispetto a quella di partenza.
Il Superbonus 110% è applicabile sia nel caso di sottotetto abitabile o no, ma bisogna fare attenzione. Qualora il locale non fosse riscaldato, come spesso accade se è adibito a ripostiglio o solaio, il tetto non potrebbe rientrare nel calcolo della superficie disperdente lorda. Ma cosa vuol dire, che i lavori del sottotetto non rientrano nel bonus?
No, puoi usufruire del bonus anche se il sottotetto non è abitabile, o è privo di riscaldamento. Ma a patto che: “il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno”.
Dunque, che si tratti di un restauro o di una ristrutturazione sull’intero immobile, o che riguardi soltanto il recupero di un sottotetto abitabile, ogni intervento sull’abitazione richiede il rispetto di alcune norme, più o meno complesse. Il supporto di un professionista esperto è sempre la miglior garanzia di successo.
Se stai pensando di realizzare una mansarda, o se vuoi verificare che il tuo sottotetto abbia i requisiti che lo rendano abitabile, contattami per una prima consulenza gratuita. Raccontami i tuoi progetti, insieme possiamo trovare la soluzione su misura per te e magari realizzare, finalmente, il sogno di un sottotetto abitabile.
Buonasera Geometra Turrini,
le espongo in breve la mia situazione: posseggo un appartamento al primo piano di uno stabile composto da quattro appartamenti, sullo stesso piano, il nostro vicino possiede oltre a metà del piano primo anche tutto il sottotetto soprastante compreso quello sulla mia abitazione che è stato arredato e ospita bagno e camere da letto nonostante, a detta loro, non possieda l’abitabilità.
Mio padre sostiene da svariato tempo che la parte posta sopra la mia abitazione non possa essere legalmente di proprietà del vicino, ma compete al mio appartamento, in quanto sottotetto che non possiede i criteri di abitabilità.
Volevo chiederle di fare luce su questa situazione.
La ringrazio già da ora per il disturbo arrecato.
Cordiali Saluti
Salve Christian,
Occorre a mio avviso verificare ed approfondire la situazione urbanistica in primis e poi capire cosa ha effettivamente acquistato il suo vicino di casa.
La materia è variegata, le ho scritto altre indicazioni tramite mail.
Resto a disposizione,
saluti
Buongiorno
Abbiamo un sottotetto che vorremmo adeguare a mansarda abitativa, collocato in un appartamento su due livelli. Il tetto sovrastante copre solo il nostro sottotetto ed è a 4 acque con altezze interne che vanno da 150 a 270 (colmo). Le chiedo se secondo Lei potremmo:
1. Aprire lucernari/abbaini, e in caso affermativo se occorre chiedere permessi al Comune e al condominio
2. Come calcolare l’altezza media di 240 nel caso del nostro tetto
Inoltre in Comune ci dicono che il locale sottotetto non poteva essere riscaldato anche se è collegato all’abitazione da una scala interna, pertanto per chiedere l’abitabilità della parte centrale più alta secondo lei dovremmo rifare tutti gli impianti di riscaldamento? Grazie della risposta
Salve, le ho scritto alla sua mail con maggiori indicazioni.
Per le sue domande occorrerà verificare i regolamenti comunali e regionali per capire la normativa di riferimento e successivamente valutare la fattibilità degli interventi.
Resto a disposizione,
saluti
Salve,
mi sono imbattuto nella sua pagina, avrei un quesito da porre: Dovrei effettuare un intervento di demolizione e fedele ricostruzione, il comune comunque mi ha specificato che internamente posso effettuare le modifiche che ritengo opportune fare, ebbene l’immobile presenta dei piani con misure in altezza diverse e in più l’immobile ha un sottotetto che secondo me potrei recuperare modificando gli interpiani con le altezza in eccesso ai classici 2,70 mtr. A questo punto la domanda è: la porta di ingresso al sottotetto (anche se non rispetta le misure per l abitabilità) di che minima altezza deve essere e se non rispetta le altezza previste che soluzione si potrebbe valutare?
Inoltre le volevo chiedere a che altezza minima deve essere un balcone dalla strada senza marciapiede?
Mi scuso per il disturbo e le porgo
Cordiali Saluti